Condizioni generali di contratto (CGC)
Condizioni generali di contratto per i prodotti, in particolare per i profili e i componenti preformati, di NATURinFORM GmbH

1. Validità delle condizioni

1. Le consegne, i servizi e le offerte della società NATURinFORM GmbH, Redwitz a. d. Rodach, che li fornisce o consegna in qualità di venditore, sono effettuati esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali di contratto. Esse si applicano dunque anche a tutte le relazioni commerciali future, anche se non saranno espressamente concordate di nuovo. Tali condizioni si considerano accettate al più tardi al momento del ricevimento della merce o dei servizi. Esse prevalgono su affermazioni contrarie dell’acquirente con riferimento alle sue condizioni commerciali o di acquisto.

2. Tutti gli accordi presi tra il venditore e l’acquirente per l’esecuzione dei contratti richiedono la forma scritta.

2. Offerta e conclusione del contratto

1. Le offerte del venditore sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Le dichiarazioni di accettazione e tutti gli ordini devono essere confermati dal venditore per iscritto, per e-mail o fax, per essere legalmente efficaci.

2. Disegni, illustrazioni, dimensioni, pesi o altri dati sulle prestazioni sono vincolanti solo se espressamente concordati o confermati per iscritto. I campioni e gli esemplari sono indicazioni di massima non vincolanti.

3. Gli impiegati commerciali del venditore non sono autorizzati a fare accordi sussidiari verbali o a dare assicurazioni verbali che vanno oltre il contenuto del contratto scritto.

3. Prezzi

1. Salvo indicazione contraria, il venditore è vincolato ai prezzi contenuti nelle sue offerte per 30 giorni dalla data delle stesse. In caso contrario, sono determinanti i prezzi indicati nella conferma d’ordine del venditore più la rispettiva imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. Consegne e servizi aggiuntivi saranno addebitati separatamente. Questo vale in particolare per le spese sostenute dal venditore a causa di successive richieste di modifica da parte dell’acquirente che si discostano dalla geometria originale del profilo.

2. Se non diversamente concordato, i prezzi sono franco fabbrica compreso il carico, esclusi il trasporto, l’imballaggio e la garanzia del valore. Lo stesso vale per le consegne parziali concordate e le consegne espresse. Ai prezzi viene aggiunta l’imposta sul valore aggiunto prevista per legge il giorno della fatturazione. Su richiesta dell’acquirente e a sue spese, il venditore assicurerà la spedizione contro i danni da rottura, trasporto e incendio.

4. Tempi di consegna e di esecuzione

1. I termini o le scadenze di consegna, che possono essere concordati come vincolanti o non vincolanti, richiedono la forma scritta.

2. Se non diversamente concordato, i termini di consegna e di esecuzione iniziano solo a partire dalla data della conferma d’ordine, ma non prima che tutte le questioni tecniche e commerciali relative all’esecuzione dell’ordine siano state chiarite e confermate, in particolare che i documenti tecnici che l’Acquirente deve fornire siano stati consegnati integralmente al Venditore, che la geometria del profilo sia stata definitivamente determinata e che le condizioni di pagamento concordate e gli altri obblighi siano stati rispettati dall’Acquirente. I termini di consegna e di prestazione si calcolano nuovamente a partire dal cambiamento concordato della geometria del profilo.

3. Il venditore non è responsabile di ritardi nella consegna e nelle prestazioni dovuti a cause di forza maggiore e a eventi che impediscono o rendono impossibile la consegna o le prestazioni del venditore non solo temporaneamente. Questi includono, in particolare, scioperi, serrate, ordini ufficiali, cambiamenti legislativi, carenza di materiali o di energia, consegna errata o intempestiva nonostante l’accurata selezione del fornitore, che non può essere evitata neanche con l’applicazione della normale cura e di sforzi ragionevoli, anche nel caso di scadenze e date concordate in modo vincolante. Il venditore è autorizzato a rimandare la consegna o il servizio per la durata dell’impedimento più un ragionevole periodo di avviamento o di recedere dal contratto in tutto o in parte a causa del mancato adempimento parziale.

4. Se l’impedimento dura più di tre mesi, l’acquirente ha il diritto, dopo aver fissato un periodo di tolleranza ragionevole, di recedere dal contratto per quanto riguarda la parte non ancora soddisfatta. Se il termine di consegna viene prorogato o se il venditore viene esonerato dal suo obbligo, l’acquirente non può trarne alcun diritto di risarcimento.

5. Se il venditore è responsabile del mancato rispetto di scadenze e date concordate in modo vincolante o è in mora, l’acquirente ha il diritto di richiedere un risarcimento forfettario per mora in caso di danno. Essa ammonta allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, ma in totale non più del 5% del valore della fattura delle forniture e dei servizi interessati dal ritardo. Qualsiasi ulteriore reclamo è escluso, a meno che il ritardo sia dovuto a una grave negligenza da parte del venditore.

6. Il venditore ha il diritto di effettuare consegne parziali e di fornire servizi parziali in qualsiasi momento, a meno che la consegna parziale o il servizio parziale non sia di nessuna utilità per l’acquirente.

7. Il rispetto degli obblighi di consegna e di prestazione del venditore è subordinato all’adempimento puntuale e corretto degli obblighi dell’acquirente.

8. Se l’acquirente accetta la consegna in ritardo, il venditore ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti; il rischio di deterioramento accidentale e di perdita accidentale passa all’acquirente al verificarsi del ritardo dell’accettazione.

5. Trasferimento del rischio

1. Il rischio passa all’acquirente non appena la spedizione è stata consegnata al vettore che effettua il trasporto o ha lasciato il magazzino del venditore per la spedizione. Se la spedizione viene ritardata su richiesta dell’acquirente, il rischio passa all’acquirente al momento della notifica della disponibilità della spedizione.

2. Il trasporto è a carico dell’acquirente. Se l’acquirente desidera che il venditore organizzi il trasporto per lui, il tipo di trasporto, il mezzo di spedizione, il percorso di trasporto, il tipo e la portata dei mezzi di protezione richiesti e la scelta dello spedizioniere o del vettore e l’imballaggio sono rimessi alla scelta del venditore. Ciò avverrà a discrezione e con la dovuta cura e diligenza del venditore, escludendo qualsiasi sua responsabilità entro i limiti consentiti dalla legge.

6. Diritti di garanzia/responsabilità

1. 1. I prodotti sono consegnati privi di difetti di fabbricazione e di materiale. Tuttavia, ciò non costituisce alcuna una garanzia di qualità né una garanzia di durata. Il periodo di garanzia è di un anno dalla consegna dei prodotti. Presupposto per l’obbligo di garanzia del venditore è l’utilizzo esclusivo del “sistema di accessori NATURinFORM” secondo la rispettiva lista di accessori durante il montaggio e l’installazione dei prodotti NATURinFORM in conformità alle istruzioni di montaggio del venditore. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni pubbliche del venditore, come ad esempio su Internet, sul suo sito web, in cataloghi, opuscoli, circolari, annunci, illustrazioni, pubblicità e listini prezzi riguardanti le proprietà dei prodotti Naturinform non sono vincolanti, per cui fanno fede soltanto le caratteristiche qualitative concordate nel contratto. Le dichiarazioni pubbliche di un produttore terzo o del suo assistente fanno parte della qualità della merce solo se sono concordate nel contratto. Tali dichiarazioni pubbliche del venditore e del produttore o di una terza parte non rappresentano dichiarazioni su caratteristiche usuali per prodotti dello stesso tipo che l’acquirente può aspettarsi secondo il tipo di articolo. Le affermazioni sulla qualità o sulla durata di un bene o di un servizio nelle dichiarazioni contrattuali del venditore e del produttore, le dichiarazioni pubbliche o non pubbliche o le dichiarazioni pubbliche di un produttore terzo o di un suo rappresentante non contengono una garanzia (assicurazione) ai sensi dell’art. 276 (1) del Codice Civile Tedesco (BGB) e non contengono una garanzia di qualità o di durata ai sensi dell’art. 443 del Codice Civile Tedesco (BGB) a meno che il venditore non abbia assunto una garanzia corrispondente espressamente e per iscritto. In qualità di produttore e venditore, NATURinFORM si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche abituali, in particolare miglioramenti, fino alla consegna, se ciò comporta solo modifiche insignificanti della qualità dei prodotti e se il cliente non ne viene irragionevolmente danneggiato.

2. Se non vengono rispettate le istruzioni d’uso o di stoccaggio del venditore, in particolare la temperatura e il tasso di umidità dell’aria, se vengono apportate modifiche ai prodotti o ai materiali di ricambio o se vengono utilizzati accessori diversi dal sistema NATURinFORM che non corrispondono alle specifiche indicate dal venditore, le rivendicazioni per difetti dei prodotti non sono valide se l’acquirente non riesce a provare che il difetto non è stato causato da nessuna delle circostanze di cui sopra.

3. L’acquirente deve notificare al venditore eventuali difetti per iscritto senza indugio, ma al più tardi entro una settimana dal ricevimento dell’oggetto della consegna. I difetti che non possono essere scoperti entro questo periodo, neanche dopo un’attenta ispezione, devono essere notificati per iscritto al venditore immediatamente dopo la scoperta.

4. In caso di notifica da parte dell’acquirente che i prodotti sono difettosi, il venditore dovrà, a sua scelta e a sue spese, richiedere che:

a) il prodotto difettoso venga inviato al Venditore per la riparazione e la successiva restituzione;

b) l’acquirente metta a disposizione il prodotto difettoso e un tecnico del venditore venga inviato presso l’acquirente per effettuare la riparazione.

c) l’acquirente metta a disposizione il prodotto difettoso e il venditore consegni un prodotto simile in sostituzione di quello difettoso.

Se l’acquirente richiede che i lavori di rettifica vengano eseguiti in un luogo specificato da lui medesimo, il venditore può soddisfare questa richiesta, per cui i pezzi sostituiti non saranno addebitati, mentre il tempo di lavoro e le spese di viaggio saranno retribuiti alle tariffe ordinarie del venditore.

5. Se la rettifica dei difetti fallisce dopo un periodo di tempo ragionevole, l’acquirente può, a sua discrezione, chiedere una riduzione del prezzo di acquisto o recedere dal contratto. Un fallimento della rettifica può essere determinato non prima del secondo tentativo infruttuoso di rettifica.

6. I prodotti del venditore consistono in larga misura nel prodotto naturale legno. I cambiamenti nel legno che sono tipici per sua natura, come l’inscurimento, lo scolorimento dovuto agli effetti della luce, i cambiamenti dimensionali e simili, non costituiscono un difetto dei prodotti.

7. Inoltre, i prodotti sono fabbricati con additivi naturali e possono quindi essere soggetti ad alcune variazioni naturali (ad esempio variazioni di colore). Deviazioni, modifiche o tolleranze nell’ambito delle norme DIN non costituiscono una deviazione dalla qualità concordata. Le specifiche dei colori dei prodotti non rappresentano specifiche di qualità o proprietà garantite. A causa dell’alto contenuto di legno dei prodotti e delle possibili variazioni di colore, non è possibile fornire una specifica esatta del colore. Un accordo di qualità sulla specifica del colore dei prodotti è quindi escluso. Il colore non è un obiettivo concordato come condizione. NATURinFORM non fornisce alcuna garanzia sul colore dei prodotti.

8. La responsabilità per la normale usura è esclusa.

9. Non si assume alcuna garanzia per l’uso inadeguato o improprio, l’installazione difettosa o errata da parte dell’acquirente o di terzi, la manipolazione errata o negligente, i materiali di costruzione o i materiali inadatti, le influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, le modifiche improprie o i lavori di riparazione eseguiti dall’acquirente o da terzi senza previa approvazione del venditore.

10. Qualsiasi ulteriore rivendicazione dell’acquirente, indipendentemente dai suoi fondamenti giuridici, è esclusa. Il venditore non è quindi responsabile per i danni che non si sono verificati sull’oggetto di consegna stesso; in particolare, non si assume alcuna responsabilità per perdite di profitto o altre perdite finanziarie dell’acquirente o di terzi, a meno che la causa del danno non sia basata su dolo o colpa grave da parte del venditore. In caso di violazione degli obblighi per semplice negligenza, la responsabilità è limitata al danno prevedibile tipico del contratto.

11. Solo l’acquirente diretto ha diritto a rivendicazioni per difetti contro il venditore e queste non sono cedibili.

12. Il venditore non è responsabile di alcun danno subito dall’acquirente in seguito alla fabbricazione di prodotti per cui ha utilizzato i prodotti del venditore.

13. Se il venditore deve attenersi nella sua consegna a disegni, modelli, campioni o utilizzare parti fornite dall’acquirente, quest’ultimo è responsabile di garantire che i diritti di proprietà di terzi non vengano violati. L’acquirente deve indennizzare il venditore contro le rivendicazioni di terzi e risarcire i danni subiti.

7. Riserva della proprietà

1. Fino a quando non siano stati soddisfatti tutti i crediti (compresi tutti i crediti in conto corrente) a cui il venditore ha diritto nei confronti dell’acquirente su qualsiasi base giuridica, ora o in futuro, al venditore sono concesse le seguenti garanzie, che svincolerà a sua discrezione su richiesta nella misura in cui il loro valore superi i crediti di oltre il 20% su base continuativa.

2. La merce rimane di proprietà del venditore. L’elaborazione o la trasformazione viene sempre effettuata per il venditore in qualità di produttore, ma senza alcun obbligo per il venditore. Se la (com)proprietà del venditore si estingue a causa di accessione, si concorda fin d’ora che la (com)proprietà dell’acquirente dell’oggetto unitario passa al venditore in proporzione al valore (valore della fattura). L’acquirente conserva la (com)proprietà del venditore a titolo gratuito. Le merci alle quali il venditore ha diritto di (com)proprietà sono qui di seguito denominate merci riservate.

3. L’acquirente ha il diritto di lavorare e vendere la merce riservata nel corso ordinario degli affari purché non sia in mora. Non sono ammessi pegni o trasferimenti di proprietà a titolo di garanzia. L’acquirente cede al venditore a titolo di garanzia tutti i crediti derivanti dalla rivendita o da qualsiasi altro motivo legale (assicurazione, illecito) in relazione alla merce soggetta a riserva di proprietà (compresi tutti i crediti di saldo del conto corrente). Il venditore autorizza l’acquirente con possibilità di revoca a riscuotere i crediti ceduti al venditore per proprio conto e a proprio nome. Questa autorizzazione di riscossione può essere revocata solo se l’acquirente non adempie correttamente ai suoi obblighi di pagamento.

4. In caso di accesso da parte di terzi alla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare in caso di pignoramenti, l’acquirente deve richiamare l’attenzione sulla proprietà del venditore e informarlo senza indugio affinché il venditore possa far valere i suoi diritti di proprietà. Nella misura in cui il terzo non è in grado di rimborsare il venditore per le spese giudiziarie o stragiudiziali sostenute in questo contesto, esse saranno a carico dell’acquirente.

5. L’acquirente deve assicurare adeguatamente le merci soggette a riserva di proprietà contro l’incendio e il furto a proprie spese. Le pretese contro la compagnia di assicurazione derivanti da un danno sono già ora cedute al venditore per l’ammontare del valore della merce riservata. Quest’ultimo accetta la cessione.

6. In caso di violazione contrattuale da parte dell’acquirente, in particolare in caso di mancato pagamento, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere la restituzione della merce con riserva di proprietà.

8. Pagamento

1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati gratuitamente a favore del venditore. Il venditore si riserva il diritto di consegnare solo dietro pagamento alla consegna o con pagamento anticipato.

2. Il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni con uno sconto del 2% (sul valore puro della merce, esclusi imballaggio, dogana e altre spese) o entro 21 giorni dalla data della fattura senza detrazioni. Il venditore ha il diritto, nonostante qualsiasi disposizione contraria dell’acquirente, di compensare i pagamenti con i debiti antecedenti dell’acquirente e deve informare l’acquirente della natura della compensazione effettuata. In presenza di costi sostenuti e interessi, il venditore ha il diritto di compensare il pagamento prima con i costi, poi con gli interessi e infine con la prestazione principale.

3. La fatturazione avviene dopo la consegna dei prodotti, eventualmente dietro pagamento anticipato.

4. Un pagamento è considerato effettuato solo quando il venditore può disporre dell’importo. Nel caso degli assegni, il pagamento si considera effettuato solo alla data di valuta incondizionata.

5. Anche senza un sollecito, l’acquirente è in mora al più tardi 21 giorni dopo la data della fattura emessa.

6. Se l’acquirente è inadempiente, il venditore ha il diritto di richiedere un interesse di 8 punti percentuali sopra il tasso d’interesse di base come risarcimento forfettario del danno dalla data in questione. Devono essere fissati interessi più bassi se l’acquirente è in grado di dimostrare che l’entità del danno è inferiore; resta salva la prova di un danno maggiore da parte del venditore.

7. Se il venditore viene a conoscenza di circostanze che mettono in dubbio la solvibilità dell’acquirente, in particolare se un assegno non è coperto o se l’acquirente cessa di effettuare i pagamenti, il venditore ha il diritto di esigere l’intero debito residuo, anche se ha accettato assegni. In questo caso, il venditore ha anche il diritto di richiedere pagamenti anticipati o la fornitura di di garanzie. L’acquirente si impegna a sostenere interamente tutte le spese derivanti dal sollecito e/o da una procedura di riscossione.

8. L’acquirente ha diritto alla compensazione, alla ritenzione o alla riduzione, anche se vengono fatti valere dei difetti o delle contropretese, solo se le contropretese sono state stabilite legalmente o sono incontestate.

8.1. L’acquirente ha il diritto di compensare i crediti in prescrizione solo se le sue contropretese sono state stabilite legalmente o sono incontestate o derivano dallo stesso rapporto giuridico del credito principale.

8.2. L’acquirente può esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua contropretesa si basa sullo stesso rapporto giuridico.

9. Se la parte contraente cessa di pagare o se viene avviata una procedura d’insolvenza sul suo patrimonio o se viene richiesta una procedura di composizione extragiudiziale, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto per la parte non adempiuta.

9. Diritti d’autore e di proprietà industriale, modifiche al design

1. Il venditore si riserva tutti i diritti di proprietà e i diritti d’autore su disegni, campioni e informazioni simili; questi possono essere resi accessibili a terzi solo con il suo previo consenso.

2. In ogni caso, il venditore rivendica il diritto di produzione esclusiva per gli articoli corrispondenti per i progetti, i disegni e gli strumenti prodotti dal venditore. La trasmissione e la copia di questi documenti così come gli strumenti, lo sfruttamento e la comunicazione del loro contenuto non sono permessi se non espressamente concessi. Le infrazioni sono soggette al risarcimento dei danni. Tutti i diritti riservati in caso di concessione di un brevetto e per le registrazioni di modelli di utilità. L’acquirente garantisce che la fabbricazione e la consegna degli articoli prodotti secondo le sue specifiche non violano i diritti di proprietà di terzi. (vedi sopra al punto 6, numero 12)

3. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche al design in qualsiasi momento; tuttavia, non è obbligato ad apportare tali modifiche anche ai prodotti già consegnati.

10 Legge applicabile, foro competente, invalidità parziale

1. La legge della Repubblica Federale di Germania si applica alle presenti condizioni generali di contratto e all’intero rapporto legale tra il venditore e l’acquirente. Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci non sono applicabili.

2. Se l’acquirente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, Redwitz a. d. Rodach è il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal contratto.

3. Se qualsiasi disposizione delle presenti condizioni generali di contratto o qualsiasi disposizione contenuta in qualsiasi altro accordo è o diventa invalida in tutto o in parte, la validità di tutte le altre disposizioni o accordi non ne sarà influenzata. La clausola (parzialmente) inefficace deve essere sostituita da una disposizione sostitutiva giuridicamente efficace che si avvicini il più possibile alla disposizione inefficace in termini economici.

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